Formazione

ECM – Nuove regole per recupero crediti e autoformazione

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 27 settembre u.s., ha adottato una delibera finalizzata ad incentivare i professionisti sanitari nell’assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo.

Secondo tale delibera viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019 (entro il termine del 31 dicembre 2019).

Tali crediti dovranno essere spostati autonomamente dal professionista sanitario tramite procedura informatica sul portale Co.Ge.A.P.S. e non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019. Tale spostamento sarà irreversibile.

Per quanto riguarda il triennio formativo 2017/2019 la percentuale di crediti formativi acquisibili mediante autoformazione è aumentata dal 10 al 20 per cento.

Inoltre, ai fini di un ulteriore chiarimento rispetto a quanto riportato nell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 relativamente alla decorrenza dell’obbligo di formazione continua, si specifica che tale obbligo decorre dal 1° gennaio successivo alla data di prima iscrizione all’Ordine.

Ogni anno il Co.Ge.A.P.S. fornirà agli Ordini un resoconto contenente l’obbligo formativo, i crediti formativi acquisiti nel triennio, quelli acquisiti nell’ultimo anno, nonché i crediti spostati di competenza dal triennio 2017-19 a quello 2014-16, dei singoli professionisti iscritti.

Si sottolinea che, alla conclusione dei due trienni (quindi il 31 dicembre 2019), verrà molto probabilmente definito il quadro sanzionatorio per il professionista che non è in regola con l’assolvimento del debito formativo. Raccomandiamo quindi di consultare la propria posizione sul sito del Co.Ge.A.P.S. e di regolarsi di conseguenza, per tempo.

Delibera CNFC 27/09/2018