ComunicazioniIn Evidenza

DOMICILIO DIGITALE OBBLIGATORIO – PEC

Si informano gli iscritti che il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale è stato convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120. Con tale Decreto è stato introdotto l’obbligo del domicilio digitale per tutti i professionisti, infermieri inclusi.
Sollecitiamo, quindi, tutti i nostri iscritti che ancora non lo avessero fatto a procedere ad attivare il proprio indirizzo PEC e a comunicarlo tempestivamente all’OPI di Campobasso – Isernia.
Gli iscritti inadempienti, riceveranno una diffida ad adempiere inviata dall’Ordine.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’Ordine dovrà necessariamente comminare la sanzione della sospensione dall’albo fino all’avvenuta comunicazione della PEC.
Si ricorda che l’iscrizione all’albo è condizione obbligatoria per lo svolgimento della professione infermieristica sia come dipendente sia come libero professionista.
L’art. 16 (nuovo testo) c. 7 bis, del d.l. n. 185/ 2008 stabilisce espressamente:
“Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013 costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.
Come si evince dal suddetto testo lo scrivente OPI non potrà in alcun modo evitare né dilazionare il provvedimento di sospensione.
Cordiali saluti