Comunicazioni

Avviso agli Iscritti

Il Consiglio Direttivo, lo scorso 24 settembre 2018, ha deliberato di procedere al controllo sulla regolarità dei pagamenti delle quote da parte degli iscritti.

Ricordiamo che per poter esercitare l’attività infermieristica è obbligatoria l’iscrizione al proprio albo di appartenenza come d’altronde ribadito anche dalla legge n. 3/2018 la quale all’art. 5 comma 2 recita: “per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo.”

Ricordiamo, altresì, che la legge citata al punto precedente prevede all’art. 6 comma 1 lettera d) che: “La cancellazione dall’albo è pronunziata dal Consiglio Direttivo… omissis … nei casi di: … d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto” (ossia la quota di iscrizione).

Tutto ciò premesso si invitano gli iscritti a regolarizzare eventuali quote sospese al fine di evitare di incorrere nella cancellazione dall’albo.

 

MA CHI NON E’ ISCRITTO COSA RISCHIA?

Articolo 348 Codice penale

Abusivo esercizio di una professione

  1. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
    La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

Note

(1) Il requisito dell’abusività richiede che la professione sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell’esame di Stato per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione. Integra il reato anche la mancata iscrizione presso il corrispondente albo.